Sostenete subito l'iniziativa per il tempo dedicato alla famiglia
Quando si parla di congedo di maternità e paternità, la Svizzera ottiene risultati miseri in un confronto OCSE: solo Israele, Messico e Stati Uniti hanno un punteggio ancora peggiore. Vogliamo cambiare questa situazione con l'iniziativa sul tempo per la famiglia: i nuovi genitori dovrebbero ricevere 18 settimane di congedo parentale a testa. Firmate ora e portate la Svizzera nel 21° secolo per quanto riguarda il tempo dedicato alla famiglia!
Sostenete subito l'iniziativa per il tempo dedicato alla famiglia

La Svizzera si mette in coda

La Svizzera si mette in coda
Dopo la nascita di un bambino in Svizzera, la madre ha diritto a 14 settimane di congedo di maternità, mentre il padre ne ha diritto solo dal 2021. Rispetto all'OCSE e ai Paesi europei comparabili, la Svizzera ha una performance mediocre per quanto riguarda questa normativa.
Nell'UE, ogni genitore ha diritto a almeno due mesi, mentre lo standard OCSE prevede 25 settimane per la madre e 13 settimane per l'altro genitore. Altre 27 settimane possono essere suddivise liberamente tra i genitori. In un confronto OCSE, solo il Israele, il Messico e gli Stati Uniti fanno peggio. A causa del basso diritto al congedo parentale e dell'iniqua divisione delle responsabilità familiari tra padre e madre, la Svizzera è già stata criticata più volte dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.
18 settimane di congedo per ogni genitore

18 settimane di congedo per ogni genitore
L'iniziativa chiede che il congedo familiare sia uguale per entrambi i genitori, per un totale di 18 settimane. Questo tempo non dovrebbe essere trasferibile tra i genitori e un massimo di un quarto dovrebbe essere preso in ogni momento. Ciò significa che entrambi i genitori possono rimanere a casa per un massimo di 4,5 settimane ciascuno e devono alternarsi nelle settimane rimanenti. Restano garantiti i diritti esistenti, come la tutela della maternità e il divieto di lavoro per la madre per otto settimane, nonché il congedo di maternità.
Almeno l'80% dello stipendio

Almeno l'80% dello stipendio
Ciascun genitore ha diritto a un indennizzo pari all'80% di quello previsto per il servizio militare o civile. Per i genitori con un reddito basso è prevista la copertura del 100% della perdita di guadagno.
Il finanziamento avverrà attraverso un nuovo sistema di assicurazione parentale, che dovrebbe essere obbligatorio per una parte della popolazione, oppure tramite un aumento generale del sistema di compensazione del reddito (EO), che dovrebbe passare dallo 0,5 allo 0,75%.
La nostra posizione in merito

La nostra posizione in merito
Noi di Volt chiediamo l'introduzione del congedo parentale in tutta Europa. A tale scopo, l'Iniziativa per il tempo libero delle famiglie copre molto bene tale obiettivo in Svizzera. Diversi studi dimostrano che il congedo parentale apporta enormi benefici ai bambini, ai genitori e alla società nel suo complesso. Siamo quindi molto felici di poter sostenere questo progetto.
Il testo dell’iniziativa
Iniziativa popolare federale «Società ed economia forti grazie al congedo parentale (Iniziativa per un congedo familiare)»
Art. 41 cpv. 2
2 La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, della genitorialità, dell’orfanità e della vedovanza.
Art. 110a Congedo parentale
1 La Confederazione istituisce un congedo parentale equo e indennizzato.
2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a. il congedo parentale serve al bene del figlio e a promuovere l’uguaglianza di fatto tra i sessi, in particolare permettendo a entrambi i genitori di esercitare un’attività lucrativa;
b. i due genitori beneficiano di un congedo parentale della stessa durata; il congedo non è trasferibile e in linea di massima è fruibile in modo alternato; i genitori possono fruirne contemporaneamente al massimo per un quarto, la legge può prevedere eccezioni, in particolare per motivi di salute; la durata del congedo parentale per ciascun genitore non può essere inferiore alla durata del versamento dell’indennità di maternità prevista dal diritto previgente;
c. l’importo minimo e il finanziamento dell’indennità sono stabiliti in base ai principi applicabili all’indennità per chi presta servizio militare o servizio civile; l’indennità aumenta progressivamente fino a raggiungere il 100 per cento nel caso dei salari più bassi;
d. la fruizione del congedo parentale non deve comportare svantaggi dal punto di vista del diritto del lavoro e del diritto in materia di personale.
Art. 116, rubrica, nonché cpv. 3, primo periodo, e 4 Assegni familiari e assicurazione parentale
3 Per indennizzare il congedo parentale di cui all’articolo 110a, la Confederazione istituisce un’assicurazione parentale. …
4 La Confederazione può dichiarare obbligatoria l’affiliazione a casse di compensazione familiari e all’assicurazione parentale, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.
Art. 197 n. 172 17. Disposizione transitoria degli art. 41 cpv. 2 (Genitorialità), 110a (Congedo parentale) e 116 cpv. 3, primo periodo, e 4 (Assicurazione parentale)
1 L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione degli articoli 41 capoverso 2, 110a e 116 capoversi 3, primo periodo, e 4 entro cinque anni dall’accettazione di detti articoli da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.
2 Nei primi dieci anni dopo l’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione, il congedo parentale è di 18 settimane per ciascun genitore.
3 La competenza della Confederazione per quanto riguarda l’indennità di maternità e quella per l’altro genitore è mantenuta fino all’entrata in vigore delle disposizioni sul congedo parentale e sull’assicurazione parentale.